Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Marinello Samuele. Nessuna responsabilità per il medico se il paziente muore dopo aver rifiutato l’intervento chirurgico. Rischio Sanità 2006(22):46–49.
Added by: Silvia Sferrazza (21/07/2010 22:35:51) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Marinello2006a Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sociale Autori: Marinello Collezione: Rischio Sanità |
Visualizzazioni: 1/1237
Indice di Visite: 14% Indice di Popolarità: 3.5% |
Allegati |
Abstract |
Il medico che informa il paziente sull’urgenza dell’intervento non può essere ritenuto responsabile della sua eventuale morte se il paziente rifiuta di sottoporsi al trattamento sanitario. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 38852 del 21 ottobre 2005. Il caso riguarda un medico di base che aveva avvertito più volte un suo paziente di recarsi immediatamente al Pronto soccorso dopo avergli diagnosticato un infarto in atto e aver eseguito sullo stesso un esame elettrocardiografo urgente. Il paziente, opponendo un netto rifiuto, decide di ritornare nella propria abitazione, dove muore subito dopo. Il giudice di primo grado ha ritenuto la mancanza della colpa, avendo il medico fatto quanto in suo potere. (A cura di Silvia Sferrazza). Added by: Silvia Sferrazza |