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Marinello Samuele. Equipe chirurgica. Scioglimento anticipato e profili di responsabilità.. Rischio Sanità 2005(19):49–50.
Added by: Silvia Sferrazza (21/07/2010 22:00:20) Last edited by: Alessandra Bonfigli (24/10/2010 16:02:54) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Marinello2005f Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Infermieristica clinica, Legislazione, Management Sottocategorie: Legislazione sociale, Risk management, Sicurezza Keywords: Risk management Autori: Marinello Collezione: Rischio Sanità |
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Allegati |
Abstract |
L’autore riporta la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, del 16 giugno 2005, n. 22579 con la quale si stabilisce che l’anticipato scioglimento dell’équipe chirurgica per cause giustificate (es. l’impellente necessità di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o altri pazienti) può esonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che non era quindi presente nel momento in cui è stata omessa la dovuta prestazione professionale (negligenza), o è stato eseguito un maldestro intervento (imperizia, imprudenza), che ha causato conseguenze colpose per il paziente. Nella fattispecie, a seguito di un intervento di taglio cesareo eseguito da due chirurghi, viene lasciata una garza laparotomica nell’addome della paziente. La corte di cassazione, chiamata a decidere, non ha ritenuto di poter addebitare la cooperazione colposa (ex articolo 113 c.p.) a un soggetto estraneo alla condotta colposa di negligenza, perché assente giustificato in quanto richiamato da specifiche e più urgenti incombenze. (A cura di Silvia Sferrazza). Added by: Silvia Sferrazza Last edited by: Alessandra Bonfigli |