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Marinello Samuele. Attività di chirurgia estetica e livelli essenziali di assistenza. Danno erariale e rivalsa della Corte dei Conti. Rischio Sanità 2007(25):42–45.
Aggiunto da: Silvia Sferrazza (25/06/2010 22:43:48) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Marinello2007b Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Marinello Collezione: Rischio Sanità |
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Allegati |
Abstract |
Nell’articolo viene descritta la condotta di un primario che ha eseguito interventi chirurgici definiti dalla Procura regionale della Corte dei conti a carattere estetico e come tali indebitamente posti a carico dell’azienda sanitaria locale. Gli interventi cosiddetti di chirurgia estetica possono ritenersi ricompresi nei livelli essenziali di assistenza e posti a carico del servizio sanitario nazionale solo quando rispondano a finalità terapeutiche (incidenti, malattie, malformazioni congenite). La Procura regionale della Corte dei conti ha ritenuto responsabile del danno erariale sia il primario, sia l’amministrazione sanitaria coinvolta che non ha provveduto all’elaborazione e adozione di adeguati criteri e strumenti di prevenzione di simili fenomeni. (A cura di Silvia Sferrazza). Aggiunto da: Silvia Sferrazza Ultima modifica di: Silvia Sferrazza |