Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Cursano Roberto. Il Consiglio di Stato dice no all’extrabudget per le strutture private convenzionate. Consiglio di Stato –Sez. V – Decisione 19 novembre 2009, n. 7236 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2009;16(11):45–46.
Added by: Rita Ester Monaco (09/06/2010 13:03:36) Last edited by: Alessandra Bonfigli (14/10/2010 17:27:32) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2009k Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
Visualizzazioni: 1/1274
Indice di Visite: 14% Indice di Popolarità: 3.5% |
Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Secondo la normativa introdotta a partire del D.Lgs. n. 502/1992, è affidato alle regioni il compito di stabilire – con determinazioni di carattere autoritativo e vincolante, attraverso la programmazione e non già attraverso una fase concordata e convenzionale – il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria. E’ legittimo, pertanto, il provvedimento della Regione che fissi i tetti di spesa prendendo a riferimento il livello di spesa dell’anno precedente, incrementati secondo indici massimi predeterminati. La circostanza che il provvedimento regionale non abbia incrementato il testo massimo per le prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio non vizia l’atto di illegittimità per eccesso di potere, in quanto nell’ambito del tetto sono possibili scelte che non utilizzino tutti gli incrementi possibili ex lege, al fine di realizzare un contenimento dei costi in un ramo del sistema. Added by: Rita Ester Monaco Last edited by: Alessandra Bonfigli |