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Cursano Roberto. Incarichi di direzione di struttura complessa: vietate le discriminazioni.Corte di Cassazione, Sez. Unite civili – Sentenza 6 marzo 2009, n. 5457 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2009;16(5):30–31.
Aggiunto da: Rita Ester Monaco (16/05/2010 18:00:58) Ultima modifica di: Alessandra Bonfigli (14/10/2010 17:22:26) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Cursano2009d Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Legislazione Sottocategorie: Legislazione sanitaria Autori: Cursano Collezione: Mondo sanitario |
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Allegati |
Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Nell’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa il direttore generale di un’azienda sanitaria locale agisce con i poteri del datore di lavoro privato, sicché deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuto a motivare la propria scelta fiduciaria. La scelta del direttore generale deve però essere ispirata al criterio del buon andamento della pubblica amministrazione e non può avere carattere discriminatorio o, più in generale, violare i canoni di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto obbligatorio contrattuale. La disposizione transitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 484/1977 – in base alla quale, limitatamente a un quinquennio dalla data di entrata in vigore del regolamento, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile – va interpretata nel senso, che l’idoneità anzidetta è equiparata all’insieme dei requisiti richiesti, in generale, dall’art. 5 del citato D.P.R. n. 484 e non soltanto alla formazione manageriale. Aggiunto da: Rita Ester Monaco Ultima modifica di: Alessandra Bonfigli |