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Marinello Samuele. Senza informazione e consenso c’è spazio per il risarcimento del danno anche quando l’intervento è stato ben eseguito. Rischio Sanità 2010(36):43–47.
Aggiunto da: Claudia Onofri (13/05/2010 01:13:59) Ultima modifica di: Fabrizio Tallarita (21/05/2010 23:04:53) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Marinello2010a Invia la risorsa per email ad un amico ![]() |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Consenso informato, Esercizio professionale, Esercizio professionale Keywords: Responsabilità civile Autori: Marinello Collezione: Rischio Sanità |
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Allegati |
Abstract |
L’articolo illustra il diritto del paziente di poter esperire azione risarcitoria nei confronti del medico che non abbia fornito informazioni complete ed esaustive circa l’intervento terapeutico attuato, alterando così la possibilità di autodeterminazione dell’individuo, responsabile delle scelte relative alla propria salute. In difetto di consenso informato, l’azione terapeutica (sia chirurgica che farmacologica) costituisce un illecito, anche quando correttamente eseguita, secondo il principio che il malato avrebbe potuto esercitare il proprio rifiuto all’atto qualora il sanitario avesse adempiuto al proprio dovere di informazione circa le conseguenze negative possibili sullo stato di salute seguenti all’azione, ledendo in questo modo il diritto del soggetto di prendere una decisione ragionata e consapevole (Corte di cassazione, n. 9374/1997, n. 2468/2009 e n. 2847/2010). (A cura di Claudia Onofri). Aggiunto da: Claudia Onofri Ultima modifica di: Fabrizio Tallarita |