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Marinello Samuele. Danni da trattamento sanitario al nascituro. Rischio Sanità 2010(36):36–42.
Added by: Claudia Onofri (12/05/2010 22:55:45) Last edited by: Fabrizio Tallarita (21/05/2010 23:04:18) |
Tipo di Risorsa: Articolo di Rivista Chiave di citazione BibTeX: Marinello2010 Invia la risorsa per email ad un amico |
Categorie: Etica, Legislazione Sottocategorie: Consenso informato, Esercizio professionale, Legislazione sanitaria Keywords: Responsabilità civile Autori: Marinello Collezione: Rischio Sanità |
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Allegati |
Abstract |
L’articolo affronta il tema della possibilità di esperire un’azione risarcitoria da parte di genitori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di un minore nato con malformazioni causalmente derivanti dalla somministrazione alla madre di un farmaco teratogeno, senza aver fornito una corretta e completa informazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che i danni al nascituro possono derivare sia dalla violazione dei principi del consenso informato che dalla prescrizione di farmaci dannosi, come conseguenza del fatto che il rapporto contrattuale della gestante con il medico o con la struttura sanitaria produce effetti protettivi nei confronti dell’altro genitore e del concepito. Riguardo al consenso informato, questo vede il suo principio nel codice deontologico dei medici, nella Costituzione e nella legge 833/78. In relazione al diritto di interruzione di gravidanza da parte della donna, per il nascituro non si configura il diritto a non nascere se non sano, escludendo così la possibilità di avvalersi del risarcimento perché la madre non è stata posta in condizione di praticare l’aborto, in quanto la legge prevede che questo diritto possa essere esercitato solo se la gravidanza o il parto comportino un rischio per la salute della donna, e non per malformazioni del feto. (A cura di Claudia Onofri). Added by: Claudia Onofri Last edited by: Fabrizio Tallarita |